AREA CONSULENZA ONLINE GRATUITA

Area consulenza online gratuita

dove pubblicare messaggi ed avere risposte esaurienti da un professionista qualificato.

Un’area consulenza online gratuita accessibile senza registrazione, è importante per richiedere qualsiasi tipo di informazione di cui è possibile una spiegazione scritta.

Le domande effettuate in quest’area saranno pubbliche e visibili a tutti;

per avere una consulenza privata è consigliabile contattare telefonicamente oppure con il modulo predisposto alla pagina dei contatti.

Abbiamo aggiunto 2  nuove funzioni, clicca sui link:

 

INVIA FILE A COMMERCIALISTA ONLINE

 

FORUM DEL COMMERCIALISTA ONLINE

Invia una richiesta di consulenza fiscale gratuita

Lascia un commento

You have to agree to the comment policy.

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  1. Buongiorno, sto per effettuare dei lavori di ristrutturazione per la prima casa, e vorrei approfittare delle detrazioni disponibili.
    Considerato che le detrazioni ammonterebbero al 50% delle spese, distribuite su 10 annualità, e dato che sono una impiegata statale con stipendio piuttosto basso (lordo di poco superiore a 15.000€), so che se sosterrò spese troppo alte rischio poi di non vedermele rimborsare tutte, poiché il rimborso annuale spettante potrebbe diventare eccessivo rispetto all’IRPEF dovuta/versata.
    Su cosa dovrei basarmi per avere un’idea di massima di quanto sarà il limite di rimborso annuale ottenibile? Devo considerare l’IRPEF da me dovuta (al netto ovviamente delle altre detrazioni che spettano e che quindi già la abbattono)? O altro ancora?
    Grazie, saluti

    • Federica allora vedi che ogni anno a febbraio, come ben saprai, ti viene consegnato la certificazione dei redditi per esempio

      quest’anno certificazione unica 2018 redditi 2017.

      Se le detrazioni per eventuale coniuge o figli a carico sono state comunicate al sostituto di imposta già li trovi le ritenute irpef e addizionale. Poiché ti vedo già addentrata in questa materia voglio fare un passo in avanti : considera le ritenute irpef (primo rigo ritenute punto 21 certificazione ) quello è l’importo che al massimo puoi recuperare.

      Devi prendere tale importo e visto che al massimo puoi recuperare il 50 % in 10 anni il calcolo della spesa “conveniente ” per te è

      importo ritenute x 10 x 2

      Un esempio ritenute in un anno 1200 €

      Spesa conveniente

      1200 x 10 x 2 =24000

      Infatti se spendi 24000 puoi recuperare al massimo 12000 € però in 10 anni e quindi 1200 € all’anno quanto le ritenute.

      Se le detrazioni a monte non sono comunicate al datore di lavoro allora devi prendere le detrazioni per coniuge o figli a carico

      indicate nel 730 o modello fiscale le sottrai alle ritenute e esce la ritenuta da moltiplicare per 10 e per 2 (se non ci sono altre
      detrazioni ovviamente) per ottenere la spesa conveniente.

      Se ti occorrono ulteriori chiarimenti il mio cellulare è 3895559595 e magari ci vediamo allo studio.

      Saluti
      Dott. Gatti Domenico

Precedenti consulenze

richiedi una consulenza fiscale gratuita (form non più attivo: per ribattere al commento dell'amministratore usare l'area commenti in fondo alla pagina copiando il link del commento pervenuto nella vostra mail)

 
 
(form non più attivo)
53 messaggi.
GABRIELE GABRIELE da ROMANO pubblicato il 13/03/2020 alle 8:55 am:
buongiorno.ho stipulato con un impresa un contratto di fornitura con posa in opera e questa in un articolo del contratto specifica e dice:i corrispettivi di cui al presente contratto saranno assoggettati all'aliquota i.v.a. come per legge.io ho fatto una fattura con iva il 31\12\19 ed ora mi chiedono di fare nota di credito e fattura con reverse charge.
Il commercialista online Risposta dell'amministratore di: Il commercialista online
Buonasera sono il dott. Gatti Domenico. In merito alla sua domanda le dico che in ambito dell'edilizia le forniture di servizi relativi a pose in opera compiuti verso soggetti titolari di partita IVA determinano l'applicazione della normativa relativa al reverse charge. Questo significa che nel contratto stipulato doveva essere menzionato il fatto che le sue fatture sono determinate da imponibile +iva in generale e che in caso di fornitura di servizi per pose in opera la fattura doveva essere emessa solo con importo relativo ai servizi senza applicazione dell'IVA dovendo applicare in quel caso la normativa relativa al reverse charge. In pratica il contratto andrebbe corretto e il fatto che le abbiano chiesto di emettere nota di credito è corretto e serve a annullare la fattura emessa con IVA. Poi naturalmente dovrò emettere la fattura in reverse charge e quindi senza IVA. L'IVA per intenderci verrà pagata dalla azienda committente quando essa stessa a sua volta emetterà le fatture verso i suoi clienti.


Buona serata
francesca francesca da crotone pubblicato il 03/03/2020 alle 3:31 pm:
Buongiorno! Mi chiamo Francesca Caputo e sono una studentessa dell'unipi che sta facendo la sua tesi in USA per 9 mesi. Attualemente, l'ospedale Americano in cui lavoro, mi sta trattenendo il 14% di tasse sullo stipendio (da settembre 22,2019 fino a Giugno 23, 2020) ma non so bene come comportarmi quando torno in Italia (essendo nel nucleo familiare di mia mamma). Il tipo di income e' di scholarship o fondi per la fellowship.

Potete consigliarmi e darmi direttive? Grazie!
Il commercialista online Risposta dell'amministratore di: Il commercialista online
Buonasera sono il dott. Gatti Domenico. In merito alla sua domanda le dico che innanzitutto ipotizzo che lei abbia residenza anagrafica in Italia. in tale caso lei ha residenza fiscale in Italia; pertanto deve farsi rilasciare la certificazione dei redditi percepiti dall'ospedale americano. In base alla convenzione stipulata tra USA e Italia le imposte trattenute dal fisco degli USA verranno considerate credito di imposta e lei pagherà le imposte al fisco italiano secondo l'importo dovuto meno il credito di imposta riconosciuto nella certificazione rilasciata dall'ospedale americano. Anche se vive con sua madre lei deve comunque presentare la dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle entrate in Italia.


Buona serata
Franco Pietranera Franco Pietranera da Montemarzino (Al) pubblicato il 15/01/2020 alle 11:41 am:
Buon giorno, a seguito della legge di stabilità 2014 il calcolo della Tari doveva essere effettuato in base alla metratura che il catasto aveva aggiornato. Il Comune ha ignorato quanto stabilito dalla legge e a gennaio 2020 ho ricevuto un provvedimento di accertamento per l'anno 2014, con il quale mi viene richiesto un pagamento, a conguaglio (con sanzioni e spese accessorie), in base alle nuove metrature rilevate dal catasto. Il provvedimento, datato 18/12/2019, contiene degli errori nel conteggio e mi è stato notificato in tata 8 gennaio 2020. La tassa non è da considerarsi prescritta? Peraltro non esiste anche un termine di decadenza? Ringrazio e porgo distinti saluti.
Il commercialista online Risposta dell'amministratore di: Il commercialista online
Buongiorno sono il dott. Gatti Domenico. In merito alla sua domanda le dico che la legge n° 147 del 2013 legge di stabilità 2014 viene stabilito che i comuni possono avvalersi della banca dati del catasto per accertare le superfici imponibili delle unità immobiliari. Questo non significa che loro d'ufficio debbano allineare le superfici imponibili dichiarate dai contribuenti. Pertanto se il contribuente non allinea tramite dichiarazione presentata le superfici imponibili dall'anno di riferimento entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello entro il quale doveva essere
resa la dichiarazione (e cioè il 2015 ) relativa all'anno di riferimento (e cioè il 2014) e quindi entro il 31/12/2020 il comune di interesse può inviare un accertamento per recuperare le differenze TARI piu' sanzioni e interessi. Oltre il 31/12/2020 decade il diritto del comune a poter notificare l'accertamento. Nel caso suo in riferimento alla TARI 2014 in caso di non presentazione della dichiarazione TARI integrativa l'ufficio TARI aveva tempo fino al 31/12/2020 per notificare a lei le differenze TARI più sanzioni e interessi. Quindi l'accertamento da lei ricevuto non è decaduto. Tuttavia gli importi TARI e sanzioni secondo una consolidata giurisprudenza si prescrivono entro 5 anni dal giorno in cui il tributo era dovuto oppure dal giorno relativo all'ultimo atto interruttivo. Dunque se non ci sono stati atti interruttivi e essendo esigibile la TARI 2014 da 31 dicembre 2014 la prescrizione è intervenuta in data il 31/12/2019. Quindi se non ci sono stati atti interruttivi se l'accertamento è stato notificato L'8 gennaio 2020 gli importi TARI e sanzioni sono prescritti. Ovviamente gli interessi si annullano per la stessa non esigibilità della tassa sui rifiuti TARI.


Buona giornata